Decreto FER - Impianto Fotovoltaico 100 kWp con autoconsumo

Supponiamo di aver intenzione di realizzare un impianto di potenza P=100 kWp in ipotesi di cessione parziale di energia alla rete e analizziamo la redditività dell'impianto in base ai regimi di incentivazione di cui al decreto FER1. Supponiamo inoltre che l'impianto di potenza P=100 kWp abbia una produzione annua netta pari a 130.000 kWh con un autoconsumo in sito pari a 40.000 kWh.

Nelle ipotesi in cui ci siano tutte le condizioni per accedere agli incentivi di cui al decreto FER 1, ossia il cliente/produttore:
a) abbia preliminarmente richiesto e accettatto il preventivo di connessione richiesto al gestore di rete per l'allaccio
alla rete elettrica nazionale
b) abbia preliminarmente concluso l'iter autorizzativo per la costruzione dell'impianto
c) abbia, a seguito delle condizioni a) e b) presentato istanza di accesso al registro
d) Nell’istanza di accesso al registro, presenta un’offerta al ribasso (definimamolo "R") della TARIFFA DI RIFERIMENTO; il produttore avrà quindi diritto a una TARIFFA SPETTANTE= TARIFFA DI RIFERIMENTO - R
e) sia risultato in posizione utile nella graduatoria del relativo registro

  • simulazione decreto FER 1 - 100 kWp (2)

In base al decreto FER, impianti di potenza fino a 100 kWp godono di una TARIFFA DI RIFERIMENTO pari a 0,105 €/kWh oltre un premio di 0,01€/kWh sull'energia autoconsumata, ma solo se l'autonsumo è maggiore del 40% della produzione netta dell'impianto fotovoltaico.

La TARIFFA SPETTANTE sarà pari a TARIFFA DI RIFERIMENTO - "R";quindi se, ad esempio, si è presentato un ribasso R=2% avremo:
TARIFFA SPETTANTE: 0,105-0,105*2%=0,1029
Per impianti fino alla potenza di 250 kWp, il GSE riconoscerà sull'energia emessa in rete una tariffa incentivante onnicomprensiva pari alla tariffa spettante.
Nel caso parte dell'energia prodotta fosse autoconsumata (abbiamo ipotizzato che 40.000 kWh siano autoconsumati), il GSE riconosce un incentivo annuo pari a (130.000 - 40.000) * 0,1029 = 9.261,00 euro. Poichè nelle nostre ipotesi l'autoconsumo (40.000 kWh) è inferiore al 40% dell'energia prodotta all'impianto fotovoltaico (130.000 kWh), non verrà riconosciuto l'ulteriore premio di 0,01€/kWh sull'energia autoconsumata in sito (che ovviamente però consente l'abbattimento della spesa energetica in bolletta).