Fotovoltaico - Guida al decreto FER 1

Dopo il via libera dell’Unione Europea, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell’Ambiente hanno finalmente firmato il DM 04 luglio 2019, il cosiddetto decreto Fer 1.
Il testo approvato è in vigore dal 10/08/2019, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: illustriamo sinteticamente i contenuti del nuovo decreto di incentivazione di alcune fonti rinnovabili, tra cui il fotovoltaico, l'eolico, il minieolico.
In particolare, in questa sezione, parleremo delle novità del decreto circa gli incentivi per impianti fotovoltaici. Questa guida sintetica è aggiornata al 28 agosto 2019 ed è stata revisionata a seguito della pubblicazione da parte GSE nell'apposita sezione dei documenti che disciplinano l'accesso ad aste e registri per il riconoscimento degli incentivi di cui al decreto DM 04/07/2019.

Impianti Fotovoltaici che accedono agli incentivi del decreto FER1
Il decreto FER1 prevede incentivi agli impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza superiore a 20kWp.
Non sono inoltre incentivabili impianti fotovoltaici a terra in aree classificate agricole.

Modalità di accesso agli incentivi del decreto FER1 per Impianti Fotovoltaici superiori a 20 kWp
Gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kWp non possono accedere direttamente agli incentivi, ma dovranno essere preliminarmente iscritti in appositi REGISTRI oppure partecipare ad ASTE. Specificamente:
Accedono agli incentivi previa iscrizione in appositi REGISTRI le seguenti tipologie di impianti fotovoltaici:
1. Impianti Fotovoltaici di potenza inferiore a 1MW esclusivamente di nuova costruzione
2. Aggregati di impianti fotovoltaici costituiti da più impianti di potenza unitaria non inferiore a 20 kWp, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia uguale o inferiore a 1 MW

Accedono agli incentivi previa partecipazione ad ASTE le seguenti tipologie di impianti fotovoltaici:
Impianti di nuova costruzione di potenza superiore a 1MW o aggregati di impianti costituiti da più impianti di potenza unitaria non inferiore a 20 kW e non superiore a 500 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia superiore a 1 MW.

TARIFFA INCENTIVANTE
Il decreto FER1 prevede che l’incentivazione sia riconosciuta in riferimento all’energia prodotta netta da impianti a fonti rinnovabili e immessa in rete
In particolare, sono previste due tipologie di incentivi (DM 04/07/2019, artt. 7.6 e 7.7):
una Tariffa incentivante omnicomprensiva (To)
un Incentivo (I), calcolato come differenza tra un valore determinato (chiamato TARIFFA SPETTANTE) e il prezzo zonale orario dell’energia (riferito alla zona in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta dall’impianto)
Gli impianti di potenza inferiore o uguale a 250 kW possono optare per l’una o per l’altra tipologia, con la facoltà di passare da un sistema all’altro non più di due volte durante l’intero periodo di incentivazione.
Per gli impianti di potenza superiore a 250 kW è previsto esclusivamente il riconoscimento dell’Incentivo (I) Nel caso di Tariffa omnicomprensiva, il corrispettivo erogato comprende la remunerazione dell’energia prodotta e immessa in rete che viene ritirata dal GSE; nel caso di Incentivo, tale energia resta invece nella disponibilità del produttore.

La TARIFFA SPETTANTE è stabilita applicando alla TARIFFA DI RIFERIMENTO (Tabella1) una riduzione percentuale pari all'offerta al ribasso formulata dal produttore nell’ambito delle procedure di registro e asta. Essa rimane valida per tutto il periodo di diritto agli incentivi pari a 20 anni.
L’incentivo (I) è dato dalla differenza tra la TARIFFA SPETTANTE ed il prezzo zonale dell’energia immessa in rete.
Nel caso di impianti di potenza inferiore a 250 kW, qualora il produttore lo richieda, il GSE provvede al ritiro dell’energia elettrica immessa in rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, un incentivo (I) pari alla tariffa spettante omnicomprensiva (To).

TARIFFA DI RIFERIMENTO
Tabella1 - Tariffe incentivanti di Riferimento, vita utile e premi stabiliti dal DM 04.07.2019
Incentivi decreto FER 1

Quindi avremo le seguenti TARIFFE di RIFERIMENTO:
1. Impianti Fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW e non superiori a 100 kW: 105€/MWh
2. Impianti Fotovoltaici di potenza superiore a 100 kW e inferiori a 1000 kW: 90€/MWh
3. Impianti Fotovoltaici di potenza superiore a 1000 kW: 70€/MWh
I valori di riferimento della Tabella 1 sono ridotti (ad esclusione dei premi), a decorrere dall’1 gennaio 2021, del 2% per impianti idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione e del 5% per gli impianti eolici e fotovoltaici (DM 04.07.2019, All.1 Tabella 1.1).
BONUS PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI IN SOSTITUZIONE DI COPERTURE IN ETERNIT
Per gli impianti fotovoltaici che verranno realizzati su edifici con coperture oggetto di rimozione dell’amianto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, sarà corrisposto un premio pari a 12 €/MWh, erogato su tutta l’energia prodotta.
BONUS AUTOCONSUMO
Per un impianto fotovoltaico di potenza pari o inferiore a 100 kW sull'energia netta autoconsumata in sito è previsto un premio pari a pari a 12 €/MWh, ma solo nel caso in cui l'energia autoconsumata è maggiore del 40% della produzione netta dell' impianto fotovoltaico.
TARIFFA DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI CON COMPONENTI RIGENERATE
Nel caso di impianti fotovoltaici che impiegano componenti rigenerati la tariffa di riferimento è ridotta del 20%.

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA SPETTANTE
La tariffa effettivamente spettante è così determinata:
TARIFFA SPETTANTE = TARIFFA DI RIFERIMENTO - RIBASSO%
dove:
TARIFFA DI RIFERIMENTO si ricavava dalla Tabella1
RIBASSO% è il ribasso in percentuale rispetto alla TARIFFA DI RIFERIMENTO eventualmente offerto nell’istanza di accesso al registro
La TARIFFA SPETTANTE può essere ulteriormente ridotta nei seguenti casi (art.7 comma 3 DM 04.07.2019):
a) dell’1% all’anno fino alla data di entrata in esercizio, applicata per la prima volta decorsi 15 mesi dalla data di comunicazione di esito positivo delle procedure di asta e registro;
b) mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio di cui all’art. 10, comma 2, e all’art. 17, comma 7;
c) nel caso di ottenimento di contributi in conto capitale, secondo le modalità di cui all’allegato 1;
d) impiego di componenti rigenerati di cui al comma 11, in misura indicata allo stesso comma 11;
e) mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio di cui all’art. 10, comma 3;
f) del 50% nei casi di trasferimenti a terzi di cui all’art. 9, comma 5, e all’art. 14, comma 7 (Il trasferimento a terzi di un impianto iscritto nei registri prima della sua entrata in esercizio e della stipula della convenzione con il GSE ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera d) , del decreto legislativo n. 28 del 2011, comporta la riduzione del 50% della tariffa offerta.)

DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO
L'incentivo effettivamente corrisposto dal GSE per un impianto fotovoltaico incentivato ai sensi del DM 04.07.2019 è così determinato:
INCENTIVO = TARIFFA SPETTANTE - PREZZO ZONALE ORARIO
Ora, a seconda della potenza dell'impianto fotovoltaico incentivato, si possono avere le seguenti varianti:

DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO: POTENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGGIORE DI 250 kWp
INCENTIVO = TARIFFA SPETTANTE - PREZZO ZONALE ORARIO
Se: INCENTIVO > 0 -> EROGAZIONE INCENTIVO + VALORIZZAZIONE ENERGIA SUL MERCATO
Se: INCENTIVO ≤ 0 -> CONGUAGLIO + VALORIZZAZIONE ENERGIA SUL MERCATO
Nel caso di impianti fotovoltaici realizzati contestualmente alla rimozione di amianto (impianti fotovoltaici A2 a registro):
INCENTIVO = TARIFFA SPETTANTE -PREZZO ZONALE ORARIO + PREMIO(12 €/ MWh su energia prodotta)
Se: INCENTIVO > 0 -> EROGAZIONE INCENTIVO + VALORIZZAZIONE ENERGIA SUL MERCATO
Se: INCENTIVO > 0 -> CONGUAGLIO + VALORIZZAZIONE ENERGIA SUL MERCATO

DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO: POTENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MINORE O UGUALE DI 250 kWp
Su richiesta del produttore il GSE eroga INCENTIVO ONNICOMPRENSIVO
INCENTIVO ONNICOMPRENSIVO = TARIFFA SPETTANTE
Nel caso di impianti fotovoltaici realizzati contestualmente alla rimozione di amianto:
INCENTIVO ONNICOMPRENSIVO = TARIFFA SPETTANTE + PREMIO(12 €/ MWh su energia prodotta)

DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO: POTENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MINORE O UGUALE DI 100 kWp
Oltre a quanto già specificato per impianti di potenza fino a 250 kWp, se l'impianto ha potenza non superiore a 100 kWp il GSE riconosce un PREMIO AGGIUNTIVO SU AUTOCONSUMO pari a 10 €/MWh sulla produzione netta autoconsumata ma solo se l'energia autoconsumata in sito è maggiore del 40% della energia prodotta dall' impianto fotovoltaico.

Al fine di una maggiore e immediata comprensione circa la determinazione dell'incentivo, vi rimandiamo ai casi esempilificativi analizzati dal nostro Team: Casi Studio Decreto Fer

CONTINGENTE DI POTENZA MESSA A DISPOSIZIONE MEDIANTE REGISTRI
Come detto, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 1 MW al fine di accedere agli incentivi dovranno essere iscritti in appositi registri ognuno dei quali avrà un limitato contingente di potenza, per cui tutti gli impianti iscritti saranno soggetti a graduatoria.
Tutti gli impianti rientranti nel limite di potenza di un determinato registro, se realizzati, hanno diritto all'incentivo.
La potenza messa a disposizione per l’iscrizione ai registri dei vari bandi è indicata in tabella:

Nr. Procedura GRUPPO A [MW] GRUPPO A-2 [MW] GRUPPO B [MW] GRUPPO C [MW]
1 45 100 10 10
2 45 100 10 10
3 100 100 10 10
4 100 100 10 10
5 120 100 10 20
6 120 100 10 20
7 240 200 20 40
TOTALE 770 800 80 120

dove:
Gruppo A:
i. impianti eolici;
ii. impianti fotovoltaici;
GRUPPO A-2:
i. impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto. La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa.
Gruppo B:
i. impianti idroelettrici;
ii. impianti a gas residuati dei processi di depurazione;
Gruppo C:
i. impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i) e gruppo B, ovvero impianti eolici, impianti idroelettrici e impianti a gas residuati dei processi di depurazione.

CRITERI DI PRIORITA' PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IMPIANTI ISCRITTI A REGISTRO
Nella richiesta di partecipazione il soggetto responsabile indica l’eventuale riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento di cui alla Tabella1. Tale riduzione non può essere superiore al 30%.
Gli impianti fotovoltaici iscritti ai registri accedono ad una graduatoria i cui criteri di priorità risultano i seguenti :
Per impianti di cui al GRUPPO A:
impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, oppure cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo o aree bonificate;
Per impianti di cui al GRUPPO B (cioè impianti fotovoltaici realizzati su edifici con rimozione amianto):
impianti realizzati nell’ordine su scuole, ospedali, edifici pubblici;
Per tutti i GRUPPI:
1. impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 15% di quella dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW
2.aggregati di impianti
3.maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento;
4. minor valore della tariffa spettante, calcolata tenendo conto dalla riduzione percentuale offerta
5. anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura

CONTINGENTE DI POTENZA MESSA A DISPOSIZIONE MEDIANTE ASTE
La potenza messa a disposizione per l’iscrizione alle ASTE dei vari bandi è indicata in tabella:

Nr. Procedura GRUPPO A [MW] GRUPPO B [MW] GRUPPO C [MW]
1 500 5 60
2 500 5 60
3 700 10 60
4 700 15 60
5 700 10 80
6 120 100 10
7 1600 40 200
TOTALE 5500 110 620

TEMPISTICHE PROCEDURE DI REGISTRO E ASTA:
Il GSE pubblica i bandi recanti i termini, i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste le scadenze indicata nella seguente Tabella:

Nr. ProceduraData di AperturaData di ChiusuraData massima di pubblicazione della graduatoria
130 settembre 201930 ottobre 201928 gennaio 2020
231 gennaio 202001 marzo 202030 maggio 2020
331 maggio 202030 giugno 202028 settembre 2020
430 settembre 202030 ottobre 202028 gennaio 2021
531 gennaio 202102 marzo 202131 maggio 2021
630 giugno 202102 marzo 202128 settembre 2021
730 settembre 202130 ottobre 202128 gennaio 2022

L’apertura dei bandi per le Aste e Registri avverrà in otto sessioni ogni 4 mesi (durante il triennio 2019-2021). Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando e la graduatoria sarà pubblicata nei successivi 90 giorni. Si partecipa alla procedure per via telematica su portale GSE, il periodo di presentazione delle domande di partecipazione è di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando.
La dead-line del decreto è quindi fissata al 30 settembre 2021 (data di apertura dell'ultima procedura di asta e registro).
In ogni caso, ai sensi degli artt.1.2 e 1.3 del DM 04 luglio 2019, le richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste non saranno comunque accettabili decorsi 30 giorni dalla data dell’eventuale raggiungimento di un costo indicativo massimo degli incentivi di 5,8 miliardi di euro all’anno, calcolato secondo le modalità di cui all’art.27.2 del DM 23 giugno 2016 e comunicato con delibera dell’ARERA, considerando anche i costi dell’energia da impianti fotovoltaici incentivati ai sensi dello stesso DM 04 luglio 2019.